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Requisiti Minimi

Requisiti Minimi di Efficienza Energetica per gli impianti HVAC

L’accesso agli incentivi per l’efficienza energetica e la corretta progettazione degli edifici è subordinato al rispetto dei Requisiti Minimi di prestazione energetica, definiti dalla normativa nazionale.

Tali requisiti garantiscono che gli interventi, in particolare quelli sugli impianti HVAC, assicurino un miglioramento reale e misurabile delle prestazioni energetiche dell’edificio, in linea con gli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal Decreto 26 giugno 2015, che disciplina le metodologie di calcolo della prestazione energetica e le prescrizioni minime degli edifici, successivamente integrato dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 (“Decreto Requisiti”), che definisce i requisiti tecnici, i limiti di costo e gli adempimenti necessari per l’accesso agli incentivi fiscali, tra cui Ecobonus e le comunicazioni ENEA.

A partire dal 3 giugno 2026, il sistema dei Requisiti Minimi viene ulteriormente aggiornato con l’entrata in vigore del Decreto 28 ottobre 2025, che allinea la normativa nazionale ai più recenti orientamenti europei e introduce novità rilevanti per il settore HVAC e per la gestione intelligente degli edifici.

Requisiti prestazionali per le pompe di calore

In materia di pompe di calore e macchine frigorifere, i Requisiti Minimi stabiliscono che le apparecchiature debbano rispettare i requisiti previsti dai regolamenti europei emanati in ambito Ecodesign ed etichettatura energetica.

Le prestazioni devono essere dichiarate e garantite dal costruttore sulla base di prove condotte secondo le norme tecniche applicabili.

Con l’evoluzione normativa più recente, la valutazione dell’efficienza delle pompe di calore si basa su indicatori stagionali, come SEER e SCOP, che sostituiscono i tradizionali valori puntuali EER e COP e consentono una rappresentazione più realistica delle prestazioni in condizioni di esercizio effettive.

Automazione degli edifici e sistemi BACS

Un ruolo sempre più centrale è attribuito ai sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS – Building Automation and Control Systems), riconosciuti come elementi chiave per migliorare l’efficienza energetica e la gestione degli impianti HVAC.

I sistemi BACS consentono la regolazione automatica, il monitoraggio continuo e l’ottimizzazione del funzionamento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e produzione di acqua calda sanitaria, contribuendo alla riduzione dei consumi e al miglioramento del comfort indoor.

Le prestazioni dell’automazione sono classificate secondo la norma UNI EN ISO 52120‑1, che definisce quattro classi di efficienza, dalla classe D (funzioni di base non efficienti) alla classe A (funzioni ad elevata prestazione energetica).

Focus Normativo 2026 – Cosa cambia con il D.M. 28/10/2025

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, il Decreto 28 ottobre 2025 aggiorna il precedente Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 ed entra in vigore il 3 giugno 2026.

Il provvedimento introduce importanti novità che hanno un impatto diretto sulla progettazione degli impianti HVAC e sulla gestione degli edifici.

Efficienza delle pompe di calore

Il decreto rafforza l’allineamento ai requisiti europei per le pompe di calore, confermando l’utilizzo dei parametri stagionali SEER e SCOP per la valutazione delle prestazioni energetiche. Questo approccio consente una valutazione più coerente dell’efficienza reale degli impianti nel corso dell’anno e favorisce la diffusione di soluzioni ad alte prestazioni.

Obbligo di automazione negli edifici non residenziali

Una delle principali novità riguarda l’ampliamento dell’obbligo di installazione dei sistemi BACS negli edifici non residenziali.

Gli edifici dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere equipaggiati con sistemi di automazione e controllo con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120‑1, a condizione che:

  • l’intervento sia tecnicamente realizzabile;
  • il tempo di ritorno semplice dell’investimento sia inferiore a 6 anni, al netto di incentivi o benefici fiscali.

L’eventuale mancata installazione, qualora non siano rispettate tali condizioni, deve essere adeguatamente motivata dal progettista nella relazione tecnica.

Metodologie di calcolo aggiornate

Il decreto aggiorna anche le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, sulla base di norme tecniche più recenti. Le modifiche incidono sulle verifiche progettuali, sulla relazione tecnica (ex Legge 10) e, più in generale, sull’approccio alla valutazione energetica degli interventi, rafforzando il ruolo dell’integrazione tra involucro, impianti HVAC e sistemi di controllo.

Requisiti Minimi e incentivi per l’efficienza energetica

Il rispetto dei Requisiti Minimi di efficienza energetica costituisce una condizione imprescindibile per l’accesso agli incentivi legati alla riqualificazione energetica, tra cui Ecobonus, Bonus Casa per gli interventi energetici e altri strumenti di incentivazione previsti dalla normativa vigente.

Una verifica tecnica preliminare dei requisiti prestazionali degli impianti HVAC, dell’eventuale integrazione dei sistemi di automazione e della conformità alle prescrizioni normative rappresenta quindi un passaggio fondamentale per definire correttamente l’intervento, scegliendo le soluzioni tecnologiche più idonee e il percorso incentivante più efficace.

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